Regione Toscana. DURC. Delibera n. 880 del 05-09-2005
Circolare illustrativa - BURT n. 38 del 21 settembre 2005 - per l’applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7
[A] Sul danno conseguente la ritardata definizione della pratica edilizia e sull’inapplicabilità dell’inattuato art. 17, comma 1, lettera F), della legge n. 59/97. [B] Sui limiti del risarcimento del danno per lesione degli interessi legittimi c.d. “Pretesivi”
T.A.R. Abruzzo, Sezione Pescara, 1 settembre 2005, n. 494
Con la nuova formulazione dell’art. 19 della legge 241/90 il legislatore ha aderito alla tesi che ha qualificato la denuncia di inizio attività come un atto abilitativo tacito. Il TAR Abruzzo si discosta dal recente orientamento del Consiglio di Stato
T.A.R. Abruzzo, Sezione Pescara, 1 settembre 2005, n. 494
Con la nuova formulazione dell’art. 19 della legge 241/90 il legislatore ha aderito alla tesi che ha qualificato la denuncia di inizio attività come un atto abilitativo tacito. Il TAR Abruzzo si discosta dal recente orientamento del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2005, n. 4
Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria definisce i limiti entro cui il giudice d’appello può conoscere d’ufficio della giurisdizione ed afferma la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia di accessione invertita ai sensi dell’art. 34 del Decr. Lgs. 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 della legge 205 del 2000 anche a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale 204 del 2004