T.R.G.A. Trento, 4 dicembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 19 gennaio 2014
[A] Sui limiti entro i quali il comproprietario di un bene, appartenente anche ad altri soggetti, può autonomamente e direttamente utilizzare, ed eventualmente modificare, detta realità, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 1102 e seguenti del Codice civile. [B] Sulle istanze egoistiche poste sovente alla base degli ostacoli frapposti alle modifiche delle parti comuni e per contrastare le quali si è profondamente innovata la disciplina del condominio negli edifici, con le recente novella al codice civile di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220. [C] Sulla soppressione di una piccola parte del tetto, nel caso in cui ne venga salvaguardata la funzione di copertura. [D] Sull’apertura di alcune finestre velux e l’arretramento di altre nel tetto in comproprietà
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