Consiglio di Stato, Sezione V, 27 dicembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 4 febbraio 2014
[A] Spetta al soggetto che voglia agire il regime di favore rispetto a quello ordinario del rifiuto (come nella specie per l’appellante), fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione di un regime di favore e differenziato. [B] Sulla “messa a riserva” di rifiuti e sul decreto con il quale si stabilisce l’ulteriore limite, secondo cui: “la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti in un anno, all’interno del medesimo impianto”. Indipendentemente dal limite massimo applicabile, prosegue la norma: “i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione”. [C] Consentire tempi e quantità superiori per la messa in riserva di un rifiuto in regime di procedura semplificata comporta il rischio di creazione di una discarica, facendo insorgere il sospetto di una probabile perdita di controllo del flusso del rifiuto
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