T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 6 febbraio 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 25 aprile 2014
[A] Sulla responsabilità delle imprese, nell’ambito delle quali risultano confluite per fusione e/o incorporazione le diverse Società che sono state proprietarie dell’area e che debbono ritenersi corresponsabili dello stato di inquinamento della stessa. [B] Sulle norme nazionali (prevalentemente interpretate nel senso di escludere la responsabilità del proprietario dell’area, tenuto a sopportare l’onere reale iscritto sull’immobile e il vincolo del privilegio speciale sulle spese, rispondendo in via sussidiaria e nei limiti del valore del bene) e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della compatibilità, con l’ordinamento e i principi in materia ambientale dell’Unione Europea. [C] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della società controllante, per i danni cagionati all’ambiente dalle società sottoposte a direzione e coordinamento, qualora sia rinvenibile un comportamento che abbia concorso alla produzione dell’evento e si sia concretato nell’omissione dell’esercizio dei poteri di controllo
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE