Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 marzo 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 6 giugno 2014
[A] L'impugnazione dell’atto presupposto (qui: l’approvazione del progetto definitivo), già lesivo dell'interesse dell'interessato, consente di soprassedere senza pregiudizio all’impugnazione dell’atto conseguenziale (qui: l’atto di stipula dell’accordo di programma) quando l'annullamento del primo è ad effetto non meramente viziante del secondo, ma caducante. [B] La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che anche le amministrazioni preposte alla cura di valori e interessi sensibili (come quelli qui in rilievo) hanno l’onere di ritualmente esprimere all’interno della conferenza di servizi, proprio per il valore aggiunto del confronto dialettico, il loro eventuale dissenso qualificato. [C] Sull’obbligo o meno di tener conto di un parere tardivamente pervenuto
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