[A] A fronte della chiara previsione secondo cui le attività commerciali di cui al D.lgs. n. 114 del 1998 devono svolgersi senza limiti e prescrizioni concernenti il rispetto dei giorni e degli orari di apertura e di chiusura, ogni norma regionale che abbia previsto limiti siffatti deve considerarsi implicitamente abrogata. [B] La liberalizzazione degli orari non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica
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