T.A.R. Toscana, Sezione II, 30 maggio 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 21 settembre 2014
[A] L’art. 54, comma 3, c.p.a. che ha previsto come la sospensione feriale dei termini non si applichi al processo cautelare, va inteso nel senso che è possibile la trattazione delle domande cautelari anche nel periodo di sospensione feriale dei termini ai sensi dell’art. 5 L. 742/1969, non che il ricorrente debba obbligatoriamente presentare il ricorso nel termine dei sessanta che devono essere calcolati anche inserendo il periodo di sospensione dei termini. [B] La valutazione circa la necessità o meno della V.I.A. costituisce un autonomo sub procedimento il cui atto conclusivo è impugnabile, ma in ogni caso la lesività dell’atto discende dal fatto che non è senza conseguenze per il richiedente la decisione di sottoporre o meno il suo progetto a V.I.A.
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