Il DPR n. 218/78 all’art. 53 prevede espressamente che le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di talché l’effetto dichiarativo di pubblica utilità si invera al momento di approvazione del Piano, con la naturale conseguenza che le proroghe di efficacia del Piano stesso non possono non estendersi anche alla dichiarazione di pubblica utilità
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