Le opere che nel loro insieme presentano un carattere trasformativo ed innovativo del fabbricato preesistente tale da configurare per lo più un intervento di ristrutturazione edilizia, specie in considerazione della modifica parziale della sagoma del fabbricato e dei prospetti relativi ai terrazzi, nonché per la realizzazione di ulteriori volumi costituiti dai porticati non sono riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell’art. 167, d. lg. n. 42 del 2004
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