Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 agosto 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 8 settembre 2015
Sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: il “percorso-tipo”, fondato su un passaggio “pattizio” (art. 194 comma 2) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all’adozione di una serie di provvedimenti (ex art. 193), è vincolante ai fini dell’iniziativa ex art. 243 bis, d.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di guisa che il ricorso a tale procedura risulta illegittimo laddove non preceduto da tali “passaggi”?
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE