Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 febbraio 2016
Autore: francesco - Pubblicato il 26 febbraio 2016
[A] I princìpi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) - in particolare, il principio per cui "chi inquina, paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente – ostano ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d'impossibilità d'individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa d'imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento? [B] In materia di inquinamento può venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva gravante sul proprietario semplicemente in ragione di questa sua qualità? [C] Può il superamento delle soglie di concentrazione degli inquinanti essere ricondotto all’attività del proprietario del terreno sulla base della mera compatibilità tra sostanze inquinanti e attività di produzione di calcestruzzo?
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