Sulla procedura semplificata di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 per “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”: che rilevanza assume la circostanza che il procedimento utilizzato dalla società ricorrente non sia stato formalmente denominato “procedura di autorizzazione unica semplificata”? Per la messa in esercizio dell’impianto è necessario un ulteriore titolo abilitativo?
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