Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d’intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.
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