Corte dei Conti, Sezione Centrale, 1 settembre 2004, n. 279
Autore: francesco - Pubblicato il 5 ottobre 2004
[A] La valutazione della liceità del comportamento tenuto dagli Amministratori deve essere fatta considerando la situazione esistente al momento della scelta operata, anziché i risultati ottenuti con la scelta stessa. [B] Non sono determinanti ai fini dell'esenzione della colpa grave, né l'esito positivo dell'azione di controllo, né i pareri favorevoli ottenuti da altri organi