In merito alla responsabilità da deposito e abbandono di rifiuti contenenti amianto non solo in capo al soggetto che ha effettuato il rilascio incontrollato ma anche in capo al proprietario del suolo quando non sia esente da dolo o colpa
SENTENZA N. ****
In base al disposto di cui al comma 3 dell’art. 192, l’obbligo di rimozione dei rifiuti ricade sul soggetto che ha proceduto ad effettuare il deposito incontrollato degli stessi e, in solido, sul proprietario dell’area in cui i rifiuti stessi si trovano, purché non si tratti di proprietario incolpevole. ...