[A] Se sia possibile ricavare la conformità edilizia delle opere eseguite dall’accertamento incidentalmente compiuto ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
[B] Se la cosiddetta “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio configuri una sanatoria dell’abuso.
[C] Se ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 rilevi il momento della commissione dell’abuso o il momento di contestazione dello stesso.
SENTENZA N. ****
[A]. La verifica di conformità edilizia prevista dall’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, essendo funzionale al rilascio dell’agibilità, era svolta nei limiti necessari ad accertare la sussistenza delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza degli edifici. La dichiarazione di abitabilità, quindi, discendeva d...