Se la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. 105/2015 (“Seveso”), ai fini dell’assoggettamento di uno stabilimento alla medesima, possa essere devoluta all’autodeterminazione del gestore attraverso una verifica svolta “momento per momento” sulla base di procedure operative, o debba essere ricavata dalla capacità degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio di riferimento, quale l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
SENTENZA N. ****
Non esiste una definizione normativa di presenza “…prevista…” (mentre per “presenza reale” si intende l’accertata presenza nell’impianto, in un dato momento, di sostanze pericolose in quantità superiori alla soglia inferiore di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva n. 18 del 2012, il che, come si dirà infra,...