Se una costruzione precaria (quale un gazebo o chiosco) rilevi ai fini del rispetto della distanza di tre metri in tema di vedute di cui all’art. 907 c.c.
SENTENZA N. ****
Secondo la giurisprudenza, per costruzione deve intendersi l’opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo; tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (Cass. n. 2260 del 19...