In ordine ai presupposti oggettivi per l'adozione delle ordinanze extra ordinem e sulla diversa interpretazione del concetto di contingibilità.
SENTENZA N. ****
Come noto, i presupposti oggettivi per l’adozione dei provvedimenti extra ordinem sono tre: urgenza, contingibilità e temporaneità. La prima (urgenza) concerne l’indifferibilità dell’atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici. La dottrina ritiene che l’urgenza si risolve ...