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PREFERENZE
[A] Se ai fini della validità e dell’efficacia di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sia necessaria la comunicazione preventiva al Prefetto. [B] Sulla definizione di “Ripa” ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 44, del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e sull’obbligo di manutenzione della stessa a carico del soggetto privato.
SENTENZA N. 3787
[A] L’atto impugnato è stato adottato dal Sindaco nell’esercizio del potere di salvaguardia e tutela della collettività e, pertanto, risulta senza dubbio qualificabile come provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, essendo volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Né rileva l’omessa comunicazione preventiva al Prefetto, in quanto tale adempimento ha soltanto finalità organizzative, sicché la sua omissione non condiziona la validità e l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente (cfr., ex aliis, T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2015, n. 1367; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 gennaio 2014, n. 227).
[B] È poi opportuno richiamare il parere della Sez. I del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012, n. 2158, secondo cui deve escludersi qualsiasi obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade pubbliche relativamente alle aree inserite all’interno del “confine stradale”, identificato ex art. 3, n. 10), del C.d.S. “nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”; sussistono invece obblighi manutentivi in capo ai proprietari relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo; spetta comunque all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale ai sensi dell’art. 14 del C.d.S., compito che non deve intendersi esteso alle aree estranee circostanti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 26/01/2017 (ud. 12/01/2017, dep. 26/01/2017), n. 329).