[A] Sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Superiore delle acque pubbliche e Giudice amministrativo "ordinario" delle controversie aventi ad oggetto atti che incidono sul regime delle acque pubbliche e del demanio idrico. [B] Sull'obbligo giuridico della P.A. di far cessare lo stato di occupazione sine titolo. [C] Sulla peculiare natura comparata della valutazione sottesa alla adozione del provvedimento ex art. 42 bis. [D] Sulla legittimità costituzionale delll'art. 22 della L.R. Toscana 69/2011 nella parte in cui consente alla autorità espropriante di delegare i poteri espropriativi a soggetto privato.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo la giurisprudenza consolidata, spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del regio decreto n. 1775 dell' 11 dicembre 1933, art. 143, comma I, lettera a), ogni controversia sugli atti amministrativi in «materia di acque pubbliche», ancorché non promananti da pubbliche ammini...