Se nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/2003 la sospensione del termine per integrazione documentale possa avvenire solo entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, o anche in un momento successivo.
SENTENZA N. ****
Secondo quanto previsto dalla legge, tale termine avrebbe potuto essere sospeso soltanto dalla richiesta “per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza”, dunque entro il 26 marzo 2022, di dichiarazioni o documentazione integrativa di quella prodotta (articolo 87, comma 5, poi sostituito da...