Autore: francesco - Pubblicato il 15 dicembre 2006
Non avendo adottato le misure per assicurare che le acque reflue urbane dell’agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5, n. 2 e 5, di tale direttiva
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