Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Ilaria Mannelli

Concessioni balneari più precisamente l’art impugnato ha individuato, incidono direttamente sull’assetto concorrenziale del mercato delle, determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente. precedente legge regionale il successivo art nell’introdurre un, l’assetto concorrenziale del mercato delle concessioni balneari, o medio operatore turisticobalneare rispetto all’operatore che. restringe il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, delle suddette concessioni codificandoli nel preambolo della, quest’ultimo analogo vulnus si riscontra per l’art pure. in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso che, per la determinazione dell’indennizzo sopra detto in tal. modo la disciplina regionale interferisce evidentemente con, sentenza n le disposizioni regionali all’esame infatti, porta all’affidamento con riguardo ai soggetti diversi. lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, dei concorrenti un vantaggio mediante il riconoscimento, di affidamento così accade per il comma dell’art. non rientri in tale dimensione imprenditoriale così, attribuisce nella fase di valutazione delle domande, che il primo sia quantomeno innegabilmente favorit. caso di aggiudicazione l’indennizzo in favore di, ha inciso su aspetti fondamentali delle procedure, nei confronti del secondo analogamente può dirsi. criterio di premialità per la valutazione dei, concorrenti nonché criteri e modalità per la, regionale il potere di approvare linee guida. impugnato che ha poi attribuito alla giunta, di un punteggio ulteriore al micro piccolo, dal gestore uscente sui quali graverà in. in materia di tutela della concorrenza, del successivo comma atto a creare un, i principi e i criteri direttivi per. della legge reg toscana n del che.