Corte d’Appello di Firenze, Sezione I, 12 febbraio 2008
Autore: francesco - Pubblicato il 10 marzo 2008
Sulla clausola inserita nel contratto di compravendita con la quale si stabilisce che locali del sottotetto non potranno mai essere destinati ad usi diversi dall’abitazione del proprietario dell’appartamento, né venduti separatamente
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