T.A.R. Abruzzo Pescara, Sezione I, 25 giugno 2008
Autore: francesco - Pubblicato il 12 luglio 2008
Sull’articolo 20 del Codice della Strada secondo cui “ Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m”
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