Sull’obbligo di astensione ex. art. 78 comma 2 T.U. Enti locali, laddove sancisce che "Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”, con particolare riferimento all’adozione degli strumenti urbanistici dei piccoli comuni
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