T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 17 luglio 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 1 agosto 2009
[A] Sulla natura del patto territoriale quale accordo procedimentale ex artt. 11 della legge 241 del 1990 e 2, comma 203, e ss. della legge 662 del 1996. [B] La programmazione negoziata, nel momento in cui rende comuni, nella causa dell’accordo, le esigenze private della produzione e del commercio e le esigenze di pubblico interesse di sviluppo e di tutela del territorio, rende concreto l’obbligo della Repubblica di intervenire per la promozione del contesto sociale laddove quest’ultimo ha necessità di essere sostenuto. [C] La modifica di un piano territoriale paesistico può rientrare nel contenuto di un accordo di programma. [D] La partecipazione del Sindaco all’accordo di programma comporta l'impegno da parte di questi a sottoporre la questione all'organo competente, la cui decisione dovrà essere istruita e motivata anche con specifico riferimento all'accordo di programma
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