Autore: francesco - Pubblicato il 30 settembre 2009
[A] Sulla legittimità o meno dell’atto in autotutela emesso dopo circa sette anni dal rilascio delle concessioni edilizie annullate. [B] Sullo strumento della c.d. “concessione edilizia convenzionata” e sui limiti a cui deve sottostare il suo utilizzo onde non incorrere nel reato di lottizzazione abusiva. [C] Sui limiti entro i quali nelle zone a destinazione produttiva possono essere realizzati spazi destinati a servizi, uffici amministrativi o commerciali, alloggi di custodia o di servizio. [D] Costituisce lottizzazione abusiva la modificazione di destinazione d'uso, senza permesso, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse
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