Autore: francesco - Pubblicato il 24 settembre 2010
Sull’art. 24, comma 4, della L.P. Bolzano n. 1/2008 secondo la quale l’attività di riparazione di autoveicoli è consentita “solamente in officine idonee con sede fissa che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente nonché della salute e sicurezza sul lavoro”. Fattispecie relativa a lavori di riparazione “ambulante” di sostituzione del parabrezza di un’autovettura, all’aperto su suolo privato
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