Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 novembre 2010
Autore: francesco - Pubblicato il 11 dicembre 2010
[A] L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. [B] Il muro di contenimento, quale entità corrispondente senza alcuna variazione al dislivello naturale dei fondi, non può essere preso in considerazione nel calcolo dell'altezza della costruzione, da misurarsi dal piano di campagna al fine di determinarne la distanza da osservare rispetto alle costruzioni del vicino. [C] L'incremento dell'altezza e del volume di un fabbricato, dovuta all'emersione fuori terra di volumi tecnici o di cubature accessorie, a seguito di una diversa ubicazione dell'edificio sul lotto, rispetto a quella in precedenza assentita. [D] Si verifica la difformità totale di un manufatto solo allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE