[A] Ai fini del rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. [B] Le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell'art. 873 c.c.
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