T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 1 febbraio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 30 marzo 2011
[A] Anche ai sensi della legge 248/06 e del recente D.Lg. 59/10 limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda. [B] Non sono più applicabili, per incompatibilità con le sopravvenute disposizioni nazionali in tema di concorrenza, l’artt. 12, comma 3 lett. b) e c), della L.r. 29/05 e gli artt. 8, comma 2, 18, e all. B del Regolamento n. 069/07
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