[A] Non vi è alcun valido motivo per negare la legittimazione alle sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale, giacché le disposizioni innanzi richiamate riconoscono in via generale tale legittimazione senza distinguere tra le varie articolazioni dell'associazione. [B] La necessità di elaborare dati scientifici e di condurre studi di osservazione e cartografia per definire le zone più importanti per la conservazione delle specie di cui alla direttiva 79/409, non costituisce esimente dell’obbligo di classificazione delle Z.P.S. [C] Sulla differenza tra il regime di protezione accordato dall’ordinamento nazionale alle Oasi di protezione e quello accordato dall’ordinamento comunitario e nazionale alle Z.P.S.
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