T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 27 aprile 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 14 maggio 2011
Ostano alla riconduzione all’attività agricola, vari elementi, fra cui la oggettiva limitatezza delle superfici dei lotti, la mancata prova in capo a molti dei proprietari della qualifica di imprenditore agricolo, oltre le caratteristiche delle opere realizzate (in genere: recinzioni, baracche, casette, tettoie, piccoli box per ricovero animali), le quali dimostrano, semmai, che la effettiva destinazione dei lotti fosse o quella della custodia dei beni più disparati, fra cui anche gli animali, oppure quella dello svago o dello svolgimento di analoghe attività di tipo “hobby” o similari
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE