T.A.R. Toscana, Sezione II, 3 maggio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 24 maggio 2011
[A] In ordine all’applicazione del d.l. 223/06, è vero che risulta generalmente introdotto il principio per il quale, negli esercizi di vicinato, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato, ma è altresì vero che il consumo deve avvenire utilizzando “i locali” dell’azienda, logicamente da intendersi come i locali già riconducibili all’azienda stessa e non ad ulteriori spazi, anche esterni, ancora da acquisire a qualunque titolo. [B] La normativa nazionale di cui al d.l. n. 223/06 non contiene alcun riferimento all’obbligatorietà di concessione di suolo pubblico al fine di consentire agli esercizi di vicinato il consumo diretto dei prodotti venduti ai clienti
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