Soltanto con il D. Lgs. n. 198/2002 - dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003) - le infrastrutture di telecomunicazione sono state considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e a ogni altra disposizione di legge o regolamento
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