T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 7 luglio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 24 luglio 2011
[A] Sulla necessità di conciliare l’affermazione di principio secondo cui la zonizzazione non costituisce, almeno di regola, un’azione realmente ablatoria (come tale indennizzabile), con le ulteriori - ed apparentemente contrastanti - affermazioni, secondo le quali il diritto di proprietà non può essere svuotato di ogni contenuto economico né comunque espropriato “di fatto”. [B] Sull’uso distorto del potere di “zonizzazione”. [C] La “zonizzazione a verde pubblico” non può essere utilizzata per “costringere” il privato proprietario, senza alcun indennizzo, ad asservire il suo terreno ad un regime totalmente pubblicistico (o a comportarsi come se fosse una Pubblica Amministrazione). [D] I “giardini pubblici attrezzati” in assenza di un’azione volta alla effettiva realizzazione dei necessari lavori pubblici sono destinati all’abbandono
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