La richiesta di condono-sanatoria edilizio, sia in base alla legge n. 47 del 1985, sia alla successiva legge n. 724 del 1994, può rinvenire la propria giustificazione anche in un semplice interesse alla regolarizzazione o alla certezza dei rapporti da parte di chiunque sia interessato al conseguimento della sanatoria, indipendentemente dalla presenza o dalla possibilità di avere un diverso titolo abilitativo dell'opera