L’inibitoria della prosecuzione dell’attività di “recupero rifiuti”, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti trattati, ma anche nell’ipotesi di contrasto di detta attività con le norme in materia di tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo
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