[A] L’obbligo di specifica motivazione, in funzione limitativa del potere discrezionale di cui dispone la p.a. in sede di pianificazione urbanistica, sussiste solo a fronte di situazioni meritevoli di particolare tutela. [B] La potestà immanente di autotutela spettante alla pubblica amministrazione può risolversi nella rivalutazione di elementi pur non nuovi, in quanto in passato sussistenti, eppure non adeguatamente ponderati al momento dell’adozione delle determinazioni revocate. [C] Sulla domanda di liquidazione dell’indennizzo discendente dal ritiro della stipulata convenzione di lottizzazione
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