T.A.R. Toscana, Sezione III, 6 luglio 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 26 luglio 2012
[A] Sull’art. 39, comma 1, della L.R. n. 5/1995, che obbliga all’adozione del piano strutturale i comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato ai sensi del citato art. 40, e l’art. 39 comma 2. [B] Sulla nozione di addizione funzionale costituente ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d, della L.R. n. 1/2005. [C] Nonostante l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001 preveda la possibilità di ristrutturazioni che comportino modifiche di volume (cosiddetta ristrutturazione pesante), ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione. [D] Sull’art. 44 della L.R. n. 1/2005 e sulla mancanza del piano strutturale
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