Autore: francesco - Pubblicato il 12 settembre 2012
[A] Sul divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello anche per le prove cc.dd. “precostituite”, ossia i documenti la cui produzione è subordinata, al pari delle prove cc.dd. “costituende”, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile alla parte che le produce e che abbia impedito alla parte medesima la produzione nel primo grado di giudizio, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità da parte del giudice adito. [B] Su una situazione dei luoghi difforme da quanto in realtà esistente rappresentata in sede di istanza del titolo edilizio
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