Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 settembre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 5 ottobre 2012
[A] Dalla previsione della partecipazione di un ente ad un procedimento amministrativo, si deve evincere la sua legittimazione ad impugnare il provvedimento conclusivo ritenuto lesivo. [B] Nelle controversie attinenti alla realizzazione di interventi che incidono sul territorio devono ritenersi titolati all'impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell'intervento controverso. [C] Sull’interesse a ricorrere del comune limitrofo che lamenti il mancato esperimento della procedura di VAS. [D] Sull’art. 41 bis della legge 17 agosto 1942 n. 1150 secondo cui “I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici”. [E] La VAS non è configurata come un procedimento o un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione
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