T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione III, 21 novembre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 7 dicembre 2012
Sulla facoltà del Comune di stabilire disposizioni preordinate a far sì che l’esercizio dell'attività di distribuzione di materiale pubblicitario non crei nocumento per la collettività e sul provvedimento con il quale si stabilisce: a) il divieto di distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite lancio a mezzo di veicoli; b) il divieto di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi nonché su qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati; c) il divieto di distribuire volantini o, depliants ecc. sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private se non nelle apposite cassette; d) il divieto della distribuzione di volantini ai conducenti o passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci e sulle spiagge in periodo estivo; e) il divieto di lancio dei volantini e di dispersione degli stessi su suolo pubblico e privato
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