[A] Nella semplice verifica delle indagini che vengono svolte, ad esempio, in sede di rilascio della c.d. A.I.A. oppure dell’autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 o dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 nel caso di impianti a biomasse, le autorità che intervengono nel procedimento correttamente svolgono le proprie valutazioni esclusivamente sulla carta. [B] Sulla necessità o meno che nell’AIA la domanda debba far riferimento ad una specifica tipologia di impianti e apparecchiature, e le elaborazioni previsionali di impatto ambientale debbano essere fatte prendendo a riferimento le specifiche tecniche dei macchinari e degli impianti indicati
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