Sulla dissenso in sede di conferenza di servizi e sul comma 1, art. 14 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 laddove si precisa che il dissenso "deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"
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