T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 31 gennaio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 14 febbraio 2013
[A] La richiesta di compilazione di una domanda di iscrizione ad un circolo privato non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere lo svolgimento di un’attività aperta al pubblico, quest’ultima soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 68 del t.u.l.p.s. [B] Sull’esercizio di un bar all’interno di un circolo con finalità ricreative (aggregato al comitato nazionale AICS; ente che, come le ARCI - ACLI - UISP - AICS - ENDAS, sorto per il tempo libero dei lavoratori, impartisce con le stesse le finalità istituzionali nel campo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale). [C] L’art. 4, comma 1 del d.m. 564/92 vieta espressamente che le sedi dei circoli privati abbiano un accesso diretto, oltre che da strade e piazze, da “altri luoghi pubblici”. [D] Sui presupposti che devono sussistere affinché un’area si assoggettata al codice della strada, all'art. 2054 cod. civ. ed alla L. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria
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