Autore: francesco - Pubblicato il 23 febbraio 2013
[A] Non è intervenuta l’abrogazione implicita per incompatibilità del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R. 81/2009, nella parte in cui innova la disciplina dei criteri numerici di composizione delle classi. [B] Gli obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione scolastica e quelli connessi di contenimento della spesa perseguiti dal DPR 81/09 non possono prescindere dalla valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti. [C] Ai fini della sicurezza antincendi è previsto, salvo deroghe, che il massimo affollamento ipotizzabile in aula sia di 26 persone
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