T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 19 febbraio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 6 marzo 2013
[A] Sull’art. 2 della legge 475/1968 (interamente sostituito dall’art. 11 comma 1-c del DL 24 gennaio 2012 n. 1) che fa ora riferimento a un concetto di zona che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionalmente utilizzato per le piante organiche delle farmacie. [B] Sull’art. 3 commi 8 e 9 del DL 13 agosto 2011 n. 138, che qualificano come indebite restrizioni dell’attività economica, tra l’altro, il divieto di esercizio al di fuori di una certa area geografica e l'imposizione di distanze minime tra gli esercizi. [C] Sulla giurisprudenza che considera compatibili con il diritto comunitario le norme nazionali che contingentano le sedi farmaceutiche, assoggettandole a una pianificazione geografica
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